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Video: I contratti del mercato finanziario

Video: I contratti del mercato finanziario

Video: I contratti del mercato finanziario

In questo video pubblicato da Giuffrè Francis Lefebvre, il Prof. Aldo Angelo Dolmetta e il Prof. Avv. Daniele Maffeis commentano il volume “I contratti del mercato finanziario” (2024) e ne richiamano le principali coordinate di lettura, nel quadro del diritto civile della finanza.

Contratti del mercato finanziario

Contratti del mercato finanziario

Inquadramento e obiettivo del contributo

Nel contributo “Contratti del mercato finanziario”, il Prof. Avv. Daniele Maffeis propone una lettura organica dei contratti finanziari come area in cui il diritto civile incontra la struttura e le regole dei mercati. L’analisi valorizza le coordinate che presidiano l’affidamento e l’integrità del sistema, nella consapevolezza che la finanza – per la sua natura e per i suoi effetti – richiede categorie giuridiche capaci di confrontarsi con strumenti, prassi e metriche operative.

Trasparenza sostanziale e alea misurabile

Il testo richiama l’importanza di una trasparenza sostanziale, non ridotta a mero adempimento formale: una trasparenza che sia effettivamente idonea a incidere sulla qualità della decisione d’investimento, rendendo intellegibile l’alea misurabile del rapporto e favorendo scelte realmente consapevoli. In questa prospettiva, l’informazione non è “aggiunta” al contratto dall’esterno, ma diventa una componente essenziale per comprendere la logica dell’operazione e i suoi possibili esiti.

Metriche, scenari e razionalità della scelta

Assumono rilievo anche le grandezze e i metodi che descrivono la posizione economica del contratto – come mark to market / mark to model e gli scenari probabilistici – intesi quali strumenti che, se correttamente impiegati, contribuiscono a rendere leggibile il profilo di rischio e a sostenere la razionalità della scelta. Ne derivano ricadute dirette sui temi della responsabilità, della tutela dell’investitore e delle aree di possibile contenzioso, sempre nel quadro di un’analisi che mantiene il baricentro sulla tenuta sistematica delle categorie civilistiche applicate alla finanza.

Temi in evidenza

  • Diritto civile della finanza e centralità dell’affidamento nei rapporti di mercato.
  • Integrità dei mercati e funzione delle regole a tutela della fiducia.
  • Trasparenza dell’alea misurabile come presupposto della scelta consapevole.
  • Metriche e scenari (mark to market/mark to model; scenari probabilistici) come elementi operativi che incidono sulla comprensione del rischio.

Riferimento bibliografico

Daniele Maffeis, Contratti del mercato finanziario, in I Tematici, X-2025 – Singoli Contratti, dir. G. D’Amico.

Per l’acquisto del volume: https://shop.giuffre.it/

Disclosure AI (AI Act): testo redatto con supporto di AI generativa e sottoposto a revisione editoriale.
L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato: il nuovo saggio del Prof. Avv. Daniele Maffeis

L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato: il nuovo saggio del Prof. Avv. Daniele Maffeis

Nel volume 2025 “I nuovi orientamenti della Cassazione civile”, a cura di Carlo Granelli, Carlotta De Menech ed Emanuele Tuccari, è stato pubblicato il nuovo saggio del Prof. Avv. Daniele Maffeis, dal titolo “L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato”.

Il contributo prende le mosse dalla sentenza Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2024, n. 11389, che affronta un tema classico ma tutt’altro che pacifico: quando il comportamento del chiamato integra davvero accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.?

Il caso esaminato dalla Cassazione

La pronuncia riguarda una chiamata all’eredità che, prima di rinunciare formalmente, aveva dato esecuzione – direttamente o tramite il coniuge – a pagamenti corrispondenti all’adempimento di legati disposti dal de cuius a favore di terzi.

Su questa base, un legatario ha sostenuto che la successiva rinuncia fosse inefficace, perché preceduta da una accettazione tacita derivante dai comportamenti tenuti dal chiamato.

Mentre i giudici di merito avevano riconosciuto natura “pro herede” a tali condotte, la Corte di cassazione si sofferma sui presupposti dell’accettazione tacita, richiamando con decisione la lettera e la ratio dell’art. 476 c.c.

Il punto di diritto: quando c’è accettazione tacita?

Secondo l’impostazione richiamata dalla Cassazione, per avere accettazione tacita occorrono due condizioni congiunte:

  1. un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare;
  2. un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non quale erede.

La sentenza ribadisce che il semplice pagamento di un debito ereditario o di un legato con denaro proprio non integra, di per sé, accettazione tacita. La stessa prestazione può infatti essere eseguita da un qualunque terzo, come previsto dall’art. 1180 c.c., sicché manca quel nesso necessario fra comportamento tenuto e qualità di erede.

Da qui la distinzione fra:

  • il caso in cui il chiamato utilizza beni dell’asse ereditario, ad esempio liquidando cespiti ereditari per eseguire un legato – situazione che può rivelarsi incompatibile con la successiva rinuncia;
  • il caso in cui il chiamato si limita a utilizzare risorse personali, senza incidere sul patrimonio ereditario, nel quale l’accettazione tacita non può essere automatica.

La lettura del Prof. Daniele Maffeis

Il saggio del Prof. Maffeis si inserisce in questa ricostruzione ponendo l’attenzione su alcuni profili sistematici:

  • il rapporto fra certezza dei principi in tema di successione e concreta tutela delle parti coinvolte;
  • l’equilibrio tra l’esigenza di non ampliare eccessivamente la figura dell’accettazione tacita e il rischio opposto di rendere eccessivamente agevole il ricorso alla rinuncia dopo una fase di gestione di fatto dell’eredità;
  • il rilievo da attribuire, nelle singole fattispecie, al comportamento complessivo del chiamato, quando esso risulti di fatto attuativo dell’istituzione di erede anche a fronte dell’impiego di risorse proprie.

L’analisi non si limita al dato casistico, ma offre una chiave di lettura utile per valutare, in concreto, se e quando condotte apparentemente “neutre” possano assumere un significato decisivo ai fini dell’acquisto della qualità di erede.

 

Riferimenti bibliografici
D. Maffeis, L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, C. De Menech, E. Tuccari, 2025.

Disclaimer
Questo testo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa ed è stato rivisto e approvato dal Prof. Avv. Daniele Maffeis, che ne assume la piena responsabilità contenutistica.

Il mercato finanziario è globale, unionale o locale?

Il mercato finanziario è globale, unionale o locale?

La natura ibrida del mercato finanziario moderno

Illustrazione astratta di un mercato finanziario globale con simboli di diritto e mappe

Il mercato finanziario può essere osservato da due prospettive: come locus naturalis, ovvero spazio d’azione delle imprese finanziarie, ha una vocazione chiaramente globale; ma come locus artificialis, ovvero mercato regolato giuridicamente, si presenta come un ibrido normativo: parzialmente globale, ma anche unionale (nel contesto dell’UE) e domestico, cioè nazionale.

L’interrogativo centrale riguarda il ruolo del diritto nella qualificazione dei contratti finanziari: ha ancora senso definire un contratto per il suo “tipo” o “nome” formale, oppure è più corretto ricostruirne la natura attraverso i flussi finanziari effettivamente programmati? In questo quadro, il diritto realmente applicato è quello domestico, soprattutto nella sua dimensione giurisprudenziale: sono i giudici nazionali a interpretare clausole generali e nozioni indeterminate del diritto civile, dando forma concreta alla disciplina dei contratti.

Tutto ciò mette in discussione l’efficacia dei tradizionali silos (finanziario, bancario, assicurativo) non solo in termini di soggetti o attività, ma anche nella regolamentazione contrattuale.

Questo è il quadro esposto dal Prof. Avv. Daniele Maffeis durante il convegno del 2 ottobre 2025 presso la Consob, e approfondito nel suo contributo ora pubblicato su Giustizia Civile:

🔗 Leggi l’articolo completo su giustiziacivile.com

F.A.Q.

Cos’è il mercato finanziario come locus naturalis?

È lo spazio naturale in cui operano le imprese finanziarie, quindi globale per vocazione e logiche di funzionamento.

E come locus artificialis?

È il mercato regolato dal diritto, dove le norme giuridiche (nazionali, unionali, internazionali) intervengono per definire limiti, soggetti, obblighi e contratti.

Chi determina la qualificazione dei contratti finanziari oggi?

Non il nome o la forma attribuita dalle parti, ma i flussi economici effettivi e l’interpretazione fornita dai giudici nazionali sulla base delle clausole generali del diritto civile.

I contratti finanziari sono ancora legati a compartimenti separati (finanza, banca, assicurazioni)?

Secondo il Prof. Maffeis, questo approccio è ormai superato: l’ibridazione normativa e operativa richiede un’analisi sostanziale e non solo formale.

Considerazioni di Maria Pia Pignalosa attorno al trattato di D. Maffeis sui contratti del mercato finanziario

Considerazioni di Maria Pia Pignalosa attorno al trattato di D. Maffeis sui contratti del mercato finanziario

Il 17 luglio 2025 Maria Pia Pignalosa ha pubblicato su giustiziacivile.com un saggio su “La razionalità nelle scommesse Autorizzate”, muovendo dalla premessa di Daniele Maffeis che tutti i contratti derivati, conclusi con degli intermediari autorizzati sono scommesse finanziarie autorizzate perché razionali. L’interrogativo che ne è seguito è se le scommesse finanziarie sono o dovrebbero essere razionali.

Mentre quelle comuni sono per loro natura istintive e legate alla passione per il gioco e dunque irrazionali, o invece anche le scommesse e i giochi autorizzati dovrebbero essere razionali e proprio perché razionali autorizzati.

Maria Pia Pignalosa richiama sia l’art. 7 del decreto Balduzzi a tenore del quale «la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in danaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Formule di avvertimento devono comparire ed essere chiaramente leggibili anche sui tagliandi dei giochi e all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi» sia l’art. 24, comma 17, lett. f), l. n. 88/2009 che prevede che la sottoscrizione della domanda per ottenere la concessione implica l’assunzione da parte del richiedente dell’obbligo di promozione di comportamenti responsabili di gioco e di adozione di strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione o per l’autoesclusione dal gioco.

Dai dati di sistema si desume, tra l’altro, che, anche fuori dalla finanza, i giochi autorizzati sono regolati nell’intento di assicurare la trasparenza del mercato e garantire la razionalità, la calcolabilità e la consapevolezza dei giocatori scommettitori.