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Nel volume 2025 “I nuovi orientamenti della Cassazione civile”, a cura di Carlo Granelli, Carlotta De Menech ed Emanuele Tuccari, è stato pubblicato il nuovo saggio del Prof. Avv. Daniele Maffeis, dal titolo “L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato”.

Il contributo prende le mosse dalla sentenza Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2024, n. 11389, che affronta un tema classico ma tutt’altro che pacifico: quando il comportamento del chiamato integra davvero accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.?

Il caso esaminato dalla Cassazione

La pronuncia riguarda una chiamata all’eredità che, prima di rinunciare formalmente, aveva dato esecuzione – direttamente o tramite il coniuge – a pagamenti corrispondenti all’adempimento di legati disposti dal de cuius a favore di terzi.

Su questa base, un legatario ha sostenuto che la successiva rinuncia fosse inefficace, perché preceduta da una accettazione tacita derivante dai comportamenti tenuti dal chiamato.

Mentre i giudici di merito avevano riconosciuto natura “pro herede” a tali condotte, la Corte di cassazione si sofferma sui presupposti dell’accettazione tacita, richiamando con decisione la lettera e la ratio dell’art. 476 c.c.

Il punto di diritto: quando c’è accettazione tacita?

Secondo l’impostazione richiamata dalla Cassazione, per avere accettazione tacita occorrono due condizioni congiunte:

  1. un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare;
  2. un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non quale erede.

La sentenza ribadisce che il semplice pagamento di un debito ereditario o di un legato con denaro proprio non integra, di per sé, accettazione tacita. La stessa prestazione può infatti essere eseguita da un qualunque terzo, come previsto dall’art. 1180 c.c., sicché manca quel nesso necessario fra comportamento tenuto e qualità di erede.

Da qui la distinzione fra:

  • il caso in cui il chiamato utilizza beni dell’asse ereditario, ad esempio liquidando cespiti ereditari per eseguire un legato – situazione che può rivelarsi incompatibile con la successiva rinuncia;
  • il caso in cui il chiamato si limita a utilizzare risorse personali, senza incidere sul patrimonio ereditario, nel quale l’accettazione tacita non può essere automatica.

La lettura del Prof. Daniele Maffeis

Il saggio del Prof. Maffeis si inserisce in questa ricostruzione ponendo l’attenzione su alcuni profili sistematici:

  • il rapporto fra certezza dei principi in tema di successione e concreta tutela delle parti coinvolte;
  • l’equilibrio tra l’esigenza di non ampliare eccessivamente la figura dell’accettazione tacita e il rischio opposto di rendere eccessivamente agevole il ricorso alla rinuncia dopo una fase di gestione di fatto dell’eredità;
  • il rilievo da attribuire, nelle singole fattispecie, al comportamento complessivo del chiamato, quando esso risulti di fatto attuativo dell’istituzione di erede anche a fronte dell’impiego di risorse proprie.

L’analisi non si limita al dato casistico, ma offre una chiave di lettura utile per valutare, in concreto, se e quando condotte apparentemente “neutre” possano assumere un significato decisivo ai fini dell’acquisto della qualità di erede.

 

Riferimenti bibliografici
D. Maffeis, L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, C. De Menech, E. Tuccari, 2025.

Disclaimer
Questo testo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa ed è stato rivisto e approvato dal Prof. Avv. Daniele Maffeis, che ne assume la piena responsabilità contenutistica.