Nel mio intervento al Convegno di Milano Statale del 16 gennaio 2026 mi sono soffermato su un fenomeno frequente ma non sempre trattato in modo adeguato: la compresenza di finanziamento e investimento nelle operazioni e nei contratti del mercato finanziario. È un fenomeno variegato, che impone una domanda di metodo prima ancora che di soluzione.
Il punto di metodo: la regola nasce dal problema
Quando finanziamento e investimento convivono, il diritto non può limitarsi a “collocare” l’operazione dentro comparti normativi stagni. Al contrario, occorre partire dal problema concreto: è lì che si comprendono funzione, rischi, affidamenti e, di conseguenza, la disciplina applicabile.
Questa prospettiva diventa decisiva soprattutto quando la compresenza non riguarda due contratti distinti, ma clausole diverse all’interno dello stesso contratto. In questi casi, la disciplina può essere mutuata da comparti differenti della finanza a seconda della questione che si deve risolvere: non per astratto, ma per aderenza alla realtà dell’operazione.
“Comparti” e categorie: quando l’etichetta diventa un ostacolo
È significativo che venga percepito come un problema il fatto che, in finanza, esistano clausole e contratti “etichettati” per comparti da scelte normative. Se si assume quel perimetro come invalicabile, si rischia di forzare la realtà dentro una griglia che non sempre la rappresenta.
La compresenza, invece, costringe a interrogarsi su come le categorie dialoghino tra loro—e su come il diritto possa restare davvero “al servizio” dell’operazione, senza diventare una sovrastruttura.
Un caso da non trascurare: credito/prestito per consentire l’investimento
Un esempio concreto di operazione che combina finanziamento e investimento è quello previsto dall’Allegato 1, Sezione B, TUF: il servizio accessorio di concessione, da parte dell’intermediario, di crediti o prestiti agli investitori al fine di consentire loro di effettuare un investimento in strumenti finanziari, nell’operazione in cui interviene lo stesso intermediario.
È un caso istruttivo perché rende visibile, in modo immediato, la compresenza: il “finanziamento” non è un contorno, ma una componente che incide sul significato economico-giuridico dell’investimento, sui rischi e sugli obblighi di disciplina e condotta.
Conclusioni: oltre i comparti “stagni”
In un contesto in cui le operazioni sono sempre più ibride, ragionare per comparti impermeabili può diventare un limite. Il punto, allora, non è difendere categorie astratte, ma leggere correttamente la struttura dell’operazione: perché è lì che si decide quale disciplina risponde davvero al problema.
Fonti
TUF – Allegato I, Sezione B (Servizi accessori), in particolare la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire l’operazione in strumenti finanziari.
Testo redatto a partire da un contenuto originale del Prof. Avv. Daniele Maffeis; supporto redazionale e ottimizzazione testuale con strumenti di AI sotto supervisione umana.