Il 27 febbraio, nell’ambito dell’iniziativa POV: il diritto dei contratti, il Prof. Avv. Daniele Maffeis propone una riflessione sui contratti del mercato finanziario e sulle dinamiche che stanno ridefinendo prassi, regole e contenzioso, tra innovazioni industriali, interventi del regolatore e risposta delle giurisdizioni nazionali.
Nei mercati finanziari accadono continuamente cose nuove, dal lato dell’industria e dal lato del regolatore. Alcune novità diventano decisive perché costringono a ripensare le categorie tradizionali: distinguere fra token e strumenti finanziari è ormai un tema tecnico e pratico; allo stesso modo, diventa urgente tracciare i limiti delle offerte al pubblico di prodotti che si presentano come non finanziari, ma che possono produrre effetti analoghi.
Prassi globale, soluzioni locali
Una delle riflessioni centrali riguarda il livello europeo: non è scontato che gli Stati decidano di attribuire all’Unione Europea il potere di disciplinare i mercati finanziari in modo organico, e non per comparti. Finché questa scelta non viene compiuta, il compito di governare le frizioni tra prassi e regole resta affidato, di volta in volta, al legislatore nazionale o al giudice del singolo Stato.
Ne deriva una fotografia realistica: prassi globale, soluzioni locali. E resterà così finché non si compirà una doppia scelta di politica alta:
1. regolare in sede unionale i contratti, oltre a soggetti e attività
2. affidare la decisione delle controversie finanziarie a giudici statuali, ma di formazione rigorosamente unionale
Italia: TUF e giurisprudenza
Nel quadro italiano, il Professore richiama due profili di particolare rilievo.
Il legislatore del TUF e l’eccezione di gioco Il legislatore del TUF disapplica l’eccezione di gioco, indiscriminatamente, per tutti i derivati tra intermediario e investitore.
Cassazione: buona fede e limiti agli effetti La Corte di cassazione limita col principio di buona fede le nullità per mancata indicazione della facoltà di recesso e gli effetti restitutori dell’impugnazione degli ordini.
Informazioni sull’incontro del 27 febbraio
POV: il diritto dei contratti Venerdì 27 febbraio 2026, ore 15:30 Piattaforma Microsoft Teams
Interventi:
Prof.ssa Avv. Maria Rosaria Maugeri – I contratti di credito al consumo
Prof. Avv. Claudio Colombo – I contratti bancari
Prof. Avv. Daniele Maffeis – I contratti del mercato finanziario
Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla – I contratti assicurativi
Cons. Prof.ssa Marilena Gorgoni – La responsabilità contrattuale Conclusioni: Prof. Avv. Claudio Scognamiglio – L’interpretazione contrattuale
Nota: l’evento sarà registrato e successivamente pubblicato e condiviso sui canali social di Diritto del Risparmio.
Disclaimer Questo testo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa ed è stato rivisto e approvato dal Prof. Avv. Daniele Maffeis, che ne assume la piena responsabilità contenutistica.
Nel mio intervento al Convegno di Milano Statale del 16 gennaio 2026 mi sono soffermato su un fenomeno frequente ma non sempre trattato in modo adeguato: la compresenza di finanziamento e investimento nelle operazioni e nei contratti del mercato finanziario. È un fenomeno variegato, che impone una domanda di metodo prima ancora che di soluzione.
Il punto di metodo: la regola nasce dal problema
Quando finanziamento e investimento convivono, il diritto non può limitarsi a “collocare” l’operazione dentro comparti normativi stagni. Al contrario, occorre partire dal problema concreto: è lì che si comprendono funzione, rischi, affidamenti e, di conseguenza, la disciplina applicabile.
Questa prospettiva diventa decisiva soprattutto quando la compresenza non riguarda due contratti distinti, ma clausole diverse all’interno dello stesso contratto. In questi casi, la disciplina può essere mutuata da comparti differenti della finanza a seconda della questione che si deve risolvere: non per astratto, ma per aderenza alla realtà dell’operazione.
“Comparti” e categorie: quando l’etichetta diventa un ostacolo
È significativo che venga percepito come un problema il fatto che, in finanza, esistano clausole e contratti “etichettati” per comparti da scelte normative. Se si assume quel perimetro come invalicabile, si rischia di forzare la realtà dentro una griglia che non sempre la rappresenta.
La compresenza, invece, costringe a interrogarsi su come le categorie dialoghino tra loro—e su come il diritto possa restare davvero “al servizio” dell’operazione, senza diventare una sovrastruttura.
Un caso da non trascurare: credito/prestito per consentire l’investimento
Un esempio concreto di operazione che combina finanziamento e investimento è quello previsto dall’Allegato 1, Sezione B, TUF: il servizio accessorio di concessione, da parte dell’intermediario, di crediti o prestiti agli investitori al fine di consentire loro di effettuare un investimento in strumenti finanziari, nell’operazione in cui interviene lo stesso intermediario.
È un caso istruttivo perché rende visibile, in modo immediato, la compresenza: il “finanziamento” non è un contorno, ma una componente che incide sul significato economico-giuridico dell’investimento, sui rischi e sugli obblighi di disciplina e condotta.
Conclusioni: oltre i comparti “stagni”
In un contesto in cui le operazioni sono sempre più ibride, ragionare per comparti impermeabili può diventare un limite. Il punto, allora, non è difendere categorie astratte, ma leggere correttamente la struttura dell’operazione: perché è lì che si decide quale disciplina risponde davvero al problema.
Fonti TUF – Allegato I, Sezione B (Servizi accessori), in particolare la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire l’operazione in strumenti finanziari.
Testo redatto a partire da un contenuto originale del Prof. Avv. Daniele Maffeis; supporto redazionale e ottimizzazione testuale con strumenti di AI sotto supervisione umana.
In questo video pubblicato da Giuffrè Francis Lefebvre, il Prof. Aldo Angelo Dolmetta e il Prof. Avv. Daniele Maffeis commentano il volume “I contratti del mercato finanziario” (2024) e ne richiamano le principali coordinate di lettura, nel quadro del diritto civile della finanza.
Nel contributo “Contratti del mercato finanziario”, il Prof. Avv. Daniele Maffeis propone una lettura organica dei contratti finanziari come area in cui il diritto civile incontra la struttura e le regole dei mercati. L’analisi valorizza le coordinate che presidiano l’affidamento e l’integrità del sistema, nella consapevolezza che la finanza – per la sua natura e per i suoi effetti – richiede categorie giuridiche capaci di confrontarsi con strumenti, prassi e metriche operative.
Trasparenza sostanziale e alea misurabile
Il testo richiama l’importanza di una trasparenza sostanziale, non ridotta a mero adempimento formale: una trasparenza che sia effettivamente idonea a incidere sulla qualità della decisione d’investimento, rendendo intellegibile l’alea misurabile del rapporto e favorendo scelte realmente consapevoli. In questa prospettiva, l’informazione non è “aggiunta” al contratto dall’esterno, ma diventa una componente essenziale per comprendere la logica dell’operazione e i suoi possibili esiti.
Metriche, scenari e razionalità della scelta
Assumono rilievo anche le grandezze e i metodi che descrivono la posizione economica del contratto – come mark to market / mark to model e gli scenari probabilistici – intesi quali strumenti che, se correttamente impiegati, contribuiscono a rendere leggibile il profilo di rischio e a sostenere la razionalità della scelta. Ne derivano ricadute dirette sui temi della responsabilità, della tutela dell’investitore e delle aree di possibile contenzioso, sempre nel quadro di un’analisi che mantiene il baricentro sulla tenuta sistematica delle categorie civilistiche applicate alla finanza.
Temi in evidenza
Diritto civile della finanza e centralità dell’affidamento nei rapporti di mercato.
Integrità dei mercati e funzione delle regole a tutela della fiducia.
Trasparenza dell’alea misurabile come presupposto della scelta consapevole.
Metriche e scenari (mark to market/mark to model; scenari probabilistici) come elementi operativi che incidono sulla comprensione del rischio.
Riferimento bibliografico
Daniele Maffeis, Contratti del mercato finanziario, in I Tematici, X-2025 – Singoli Contratti, dir. G. D’Amico.
Nel volume 2025 “I nuovi orientamenti della Cassazione civile”, a cura di Carlo Granelli, Carlotta De Menech ed Emanuele Tuccari, è stato pubblicato il nuovo saggio del Prof. Avv. Daniele Maffeis, dal titolo “L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato”.
Il contributo prende le mosse dalla sentenza Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2024, n. 11389, che affronta un tema classico ma tutt’altro che pacifico: quando il comportamento del chiamato integra davvero accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.?
Il caso esaminato dalla Cassazione
La pronuncia riguarda una chiamata all’eredità che, prima di rinunciare formalmente, aveva dato esecuzione – direttamente o tramite il coniuge – a pagamenti corrispondenti all’adempimento di legati disposti dal de cuius a favore di terzi.
Su questa base, un legatario ha sostenuto che la successiva rinuncia fosse inefficace, perché preceduta da una accettazione tacita derivante dai comportamenti tenuti dal chiamato.
Mentre i giudici di merito avevano riconosciuto natura “pro herede” a tali condotte, la Corte di cassazione si sofferma sui presupposti dell’accettazione tacita, richiamando con decisione la lettera e la ratio dell’art. 476 c.c.
Il punto di diritto: quando c’è accettazione tacita?
Secondo l’impostazione richiamata dalla Cassazione, per avere accettazione tacita occorrono due condizioni congiunte:
un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare;
un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non quale erede.
La sentenza ribadisce che il semplice pagamento di un debito ereditario o di un legato con denaro proprio non integra, di per sé, accettazione tacita. La stessa prestazione può infatti essere eseguita da un qualunque terzo, come previsto dall’art. 1180 c.c., sicché manca quel nesso necessario fra comportamento tenuto e qualità di erede.
Da qui la distinzione fra:
il caso in cui il chiamato utilizza beni dell’asse ereditario, ad esempio liquidando cespiti ereditari per eseguire un legato – situazione che può rivelarsi incompatibile con la successiva rinuncia;
il caso in cui il chiamato si limita a utilizzare risorse personali, senza incidere sul patrimonio ereditario, nel quale l’accettazione tacita non può essere automatica.
La lettura del Prof. Daniele Maffeis
Il saggio del Prof. Maffeis si inserisce in questa ricostruzione ponendo l’attenzione su alcuni profili sistematici:
il rapporto fra certezza dei principi in tema di successione e concreta tutela delle parti coinvolte;
l’equilibrio tra l’esigenza di non ampliare eccessivamente la figura dell’accettazione tacita e il rischio opposto di rendere eccessivamente agevole il ricorso alla rinuncia dopo una fase di gestione di fatto dell’eredità;
il rilievo da attribuire, nelle singole fattispecie, al comportamento complessivo del chiamato, quando esso risulti di fatto attuativo dell’istituzione di erede anche a fronte dell’impiego di risorse proprie.
L’analisi non si limita al dato casistico, ma offre una chiave di lettura utile per valutare, in concreto, se e quando condotte apparentemente “neutre” possano assumere un significato decisivo ai fini dell’acquisto della qualità di erede.
Riferimenti bibliografici D. Maffeis, L’accettazione tacita dell’erede testamentario onerato, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, C. De Menech, E. Tuccari, 2025.
Disclaimer Questo testo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa ed è stato rivisto e approvato dal Prof. Avv. Daniele Maffeis, che ne assume la piena responsabilità contenutistica.
Il mercato finanziario può essere osservato da due prospettive: come locus naturalis, ovvero spazio d’azione delle imprese finanziarie, ha una vocazione chiaramente globale; ma come locus artificialis, ovvero mercato regolato giuridicamente, si presenta come un ibrido normativo: parzialmente globale, ma anche unionale (nel contesto dell’UE) e domestico, cioè nazionale.
L’interrogativo centrale riguarda il ruolo del diritto nella qualificazione dei contratti finanziari: ha ancora senso definire un contratto per il suo “tipo” o “nome” formale, oppure è più corretto ricostruirne la natura attraverso i flussi finanziari effettivamente programmati? In questo quadro, il diritto realmente applicato è quello domestico, soprattutto nella sua dimensione giurisprudenziale: sono i giudici nazionali a interpretare clausole generali e nozioni indeterminate del diritto civile, dando forma concreta alla disciplina dei contratti.
Tutto ciò mette in discussione l’efficacia dei tradizionali silos (finanziario, bancario, assicurativo) non solo in termini di soggetti o attività, ma anche nella regolamentazione contrattuale.
Questo è il quadro esposto dal Prof. Avv. Daniele Maffeis durante il convegno del 2 ottobre 2025 presso la Consob, e approfondito nel suo contributo ora pubblicato su Giustizia Civile:
Cos’è il mercato finanziario come locus naturalis?
È lo spazio naturale in cui operano le imprese finanziarie, quindi globale per vocazione e logiche di funzionamento.
E come locus artificialis?
È il mercato regolato dal diritto, dove le norme giuridiche (nazionali, unionali, internazionali) intervengono per definire limiti, soggetti, obblighi e contratti.
Chi determina la qualificazione dei contratti finanziari oggi?
Non il nome o la forma attribuita dalle parti, ma i flussi economici effettivi e l’interpretazione fornita dai giudici nazionali sulla base delle clausole generali del diritto civile.
I contratti finanziari sono ancora legati a compartimenti separati (finanza, banca, assicurazioni)?
Secondo il Prof. Maffeis, questo approccio è ormai superato: l’ibridazione normativa e operativa richiede un’analisi sostanziale e non solo formale.